(CODICE CIVILE-art. 1417)
                             Art. 1417. 
 
                     (Prova della simulazione). 
 
  La prova per  testimoni  della  simulazione  e'  ammissibile  senza
limiti, se la domanda e' proposta da creditori o da terzi e,  qualora
sia diretta a far  valere  l'illiceita'  del  contratto  dissimulato,
anche se e' proposta dalle parti.