(CODICE CIVILE-art. 1441)
                             Art. 1441. 
 
                          (Legittimazione). 
 
  L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte
nel cui interesse e' stabilito dalla legge. 
 
  L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale  puo'
essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.