(CODICE CIVILE-art. 1442)
                             Art. 1442. 
 
                           (Prescrizione). 
 
  L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. 
 
  Quando  l'annullabilita'  dipende  da  vizio  del  consenso  o   da
incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui  e'  cessata
la violenza, e' stato scoperto l'errore o  il  dolo,  e'  cessato  lo
stato  d'interdizione  o  d'inabilitazione,  ovvero  il   minore   ha
raggiunto la maggiore eta'. 
 
  Negli altri casi il termine decorre dal  giorno  della  conclusione
del contratto. 
 
  L'annullabilita' puo' essere  opposta  dalla  parte  convenuta  per
l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla
valere. 
                                                                ((2)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, ha disposto (con  l'art.  14,
comma 1) che "Per tutti i contratti di alienazione di beni  immobili,
sia a titolo  gratuito  che  oneroso,  pei  quali  vi  sia  la  prova
incontestabile  che  il  cittadino  colpito  dalle   leggi   razziali
s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle  leggi
stesse con la riduzione della propria quota di  disponibilita'  degli
immobili, lo stesso avra' diritto di esercitare, nel  termine  di  un
anno  dalla  conclusione  della   pace,   la   relativa   azione   di
annullamento. La prova di  cui  sopra  puo'  risultare  da  scritture
private anche non registrate. La registrazione avverra' con la  tassa
fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato e' stabilito in  deroga
all'art. 1442 Codice civile."