(CODICE CIVILE-art. 1453)
                             Art. 1453. 
 
          (Risolubilita' del contratto per inadempimento). 
 
  Nei  contratti  con  prestazioni  corrispettive,  quando  uno   dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta
chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni
caso, il risarcimento del danno. 
 
  La risoluzione puo' essere domandata anche quando  il  giudizio  e'
stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi
l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione. 
 
  Dalla data della domanda di  risoluzione  l'inadempiente  non  puo'
piu' adempiere la propria obbligazione.