(CODICE CIVILE-art. 1462)
                             Art. 1462. 
 
      (Clausola limitativa della proponibilita' di eccezioni). 
 
  La clausola con cui si stabilisce che  una  delle  parti  non  puo'
opporre eccezioni al fine  di  evitare  o  ritardare  la  prestazione
dovuta,  non  ha  effetto  per   le   eccezioni   di   nullita',   di
annullabilita' e di rescissione del contratto. 
 
  Nei casi in cui la clausola e' efficace, il giudice,  se  riconosce
che concorrono gravi motivi, puo' tuttavia  sospendere  la  condanna,
imponendo, se del caso, una cauzione.