(CODICE CIVILE-art. 148)
                              Art. 148. 
 
                       (Concorso negli oneri). 
 
  L'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole spetta  al
padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel
contributo della madre i frutti della dote. 
 
  Quando i genitori non hanno mezzi  sufficienti,  tale  obbligazione
spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimita'.