(CODICE CIVILE-art. 15)
                              Art. 15. 
 
          (Revoca dell'atto costitutivo della fondazione). 
 
  L'atto di fondazione puo' essere  revocato  dal  fondatore  fino  a
quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore  non
abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta. 
 
  La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.