(CODICE CIVILE-art. 1508)
                             Art. 1508. 
 
                (Vendita separata di cosa indivisa). 
 
  Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta  congiuntamente
e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi  possono
separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra  la  quota  che
loro spettava, e  il  compratore  non  puo'  valersi  della  facolta'
prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.