(CODICE CIVILE-art. 1521)
                             Art. 1521. 
 
                         (Vendita a prova). 
 
  La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione  sospensiva
che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui  e'
destinata. 
 
  La prova si deve  eseguire  nel  termine  e  secondo  le  modalita'
stabiliti dal contratto o dagli usi.