(CODICE CIVILE-art. 1532)
                             Art. 1532. 
 
                        (Diritto di opzione). 
 
  Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a  termine  spetta
al compratore. 
 
  Il venditore, qualora il  compratore  gliene  faccia  richiesta  in
tempo utile, deve mettere il compratore in  grado  di  esercitare  il
diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore,
se questi gli ha fornito i fondi necessari. 
 
  In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve
curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore,  a
mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.