(CODICE CIVILE-art. 155)
                              Art. 155. 
 
                 (Provvedimenti riguardo ai figli). 
 
  Il tribunale  che  pronunzia  la  separazione  dichiara  quale  dei
coniugi deve tenere presso di  se'  i  figli  e  provvedere  al  loro
mantenimento, alla loro educazione e istruzione. 
 
  Se uno dei coniugi e' di razza non ariana,  il  tribunale  dispone,
salvo gravi motivi, che i figli considerati  di  razza  ariana  siano
affidati al coniuge di razza ariana. 
 
  In ogni caso il tribunale puo' per gravi  motivi  ordinare  che  la
prole sia collocata in un istituto di educazione o presso  una  terza
persona. 
 
  Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la
madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.