(CODICE CIVILE-art. 1574)
                             Art. 1574. 
 
             (Locazione senza determinazione di tempo). 
 
  Quando le parti non hanno determinato la  durata  della  locazione,
questa s'intende convenuta: 
    1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o  di  locali
per  l'esercizio  di  una  professione,  di  un'industria  o  di   un
commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 
    2) se si tratta di camere o di  appartamenti  mobiliati,  per  la
durata corrispondente all'unita' di tempo a  cui  e'  commisurata  la
pigione; 
    3) se si tratta di cose  mobili,  per  la  durata  corrispondente
all'unita' di tempo a cui e' commisurato il corrispettivo; 
    4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per  l'arredamento
di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.