(CODICE CIVILE-art. 1589)
                             Art. 1589. 
 
                   (Incendio di cosa assicurata). 
 
  Se  la  cosa  distrutta  o  deteriorata  per  incendio  era   stata
assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilita' del
conduttore  verso  il  locatore  e'  limitata  alla  differenza   tra
l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. 
 
  Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione e'  stata
fatta per valore uguale alla stima, cessa  ogni  responsabilita'  del
conduttore in confronto  del  locatore,  se  questi  e'  indennizzato
dall'assicuratore. 
 
  Sono salve  in  ogni  caso  le  norme  concernenti  il  diritto  di
surrogazione dell'assicuratore.