(CODICE CIVILE-art. 1623)
                             Art. 1623. 
 
       (Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale). 
 
  Se, in conseguenza di una  disposizione  di  legge,  di  una  norma
corporativa o  di  un  provvedimento  dell'autorita'  riguardanti  la
gestione produttiva, il rapporto  contrattuale  risulta  notevolmente
modificato in modo che le  parti  ne  risentano  rispettivamente  una
perdita e un vantaggio,  puo'  essere  richiesto  un  aumento  o  una
diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento
del contratto. 
 
  Sono  salve  le  diverse  disposizioni  della  legge,  della  norma
corporativa o del provvedimento dell'autorita'.