(CODICE CIVILE-art. 1627)
                             Art. 1627. 
 
                      (Morte dell'affittuario). 
 
  Nel caso  di  morte  dell'affittuario,  il  locatore  e  gli  eredi
dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla  morte,  recedere  dal
contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con  preavviso
di sei mesi. 
 
  Se l'affitto ha per  oggetto  un  fondo  rustico,  la  disdetta  ha
effetto per la fine dell'anno agrario  in  corso  alla  scadenza  del
termine di preavviso.