(CODICE CIVILE-art. 163)
                              Art. 163. 
 
  (Mutazioni delle convenzioni matrimoniali prima del matrimonio). 
 
  Le mutazioni delle convenzioni matrimoniali  prima  del  matrimonio
non hanno effetto se non sono fatte per atto pubblico, alla  presenza
e col simultaneo consenso di tutte le persone che  sono  state  parti
nel contratto di matrimonio. 
 
  Ogni mutazione e' senza effetto rispetto ai terzi, se in margine  o
in calce dell'originale del contratto  di  matrimonio  non  e'  stata
fatta  annotazione  indicante  l'atto  che  contiene  la   mutazione.
L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto  di
matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che  lo  ha
ricevuto, e anche su quella presentata per  la  trascrizione,  se  il
contratto di matrimonio e' stato trascritto.