(CODICE CIVILE-art. 1630)
                             Art. 1630. 
 
              (Affitto senza determinazione di tempo). 
 
  L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di
colture  si  reputa  stipulato  per  il  tempo  necessario  affinche'
l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale  ciclo
di avvicendamento delle colture praticate nel fondo. 
 
  Se il fondo non e' soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto
si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti. 
 
  L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non  ha
dato disdetta con preavviso di sei mesi. 
 
  Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.