(CODICE CIVILE-art. 1632)
                             Art. 1632. 
 
                          (Miglioramenti). 
 
  Se una parte  intende  compiere  sul  fondo  affittato  determinati
miglioramenti che  non  ne  trasformino  profondamente  l'ordinamento
produttivo, e l'altra si oppone, il giudice, sentite le  parti,  puo'
autorizzarne l'esecuzione qualora, nei modi e nelle  forme  stabilite
dalla  legge  speciale,  l'autorita'  competente  riconosca   che   i
miglioramenti  sono  di  sicura  utilita'  per  il  fondo  e  per  la
produzione.  Il  giudice  assegna  un  congruo  termine   perche'   i
miglioramenti siano eseguiti. 
 
  Quando  i  miglioramenti  sono  stati  proposti   dall'affittuario,
l'autorizzazione non puo' essere  concessa  se  non  risulta  la  sua
capacita' tecnica ed economica per eseguirli,  o  se  egli  e'  stato
inadempiente  agli  obblighi  contrattuali,  ovvero  se   la   durata
ulteriore della locazione, non consente all'affittuario di godere per
un congruo periodo l'incremento del reddito che i miglioramenti  sono
destinati a produrre. 
 
  Se l'affittuario e' autorizzato  a  eseguire  i  miglioramenti,  il
locatore, entro un  termine  perentorio  fissato  dal  giudice,  puo'
dichiarare di compierli a  sue  spese;  in  tal  caso  egli  subentra
all'affittuario  negli  obblighi  stabiliti  dal   provvedimento   di
autorizzazione.