Art. 1632. (Miglioramenti). Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l'ordinamento produttivo, e l'altra si oppone, il giudice, sentite le parti, puo' autorizzarne l'esecuzione qualora, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l'autorita' competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilita' per il fondo e per la produzione. Il giudice assegna un congruo termine perche' i miglioramenti siano eseguiti. Quando i miglioramenti sono stati proposti dall'affittuario, l'autorizzazione non puo' essere concessa se non risulta la sua capacita' tecnica ed economica per eseguirli, o se egli e' stato inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero se la durata ulteriore della locazione, non consente all'affittuario di godere per un congruo periodo l'incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre. Se l'affittuario e' autorizzato a eseguire i miglioramenti, il locatore, entro un termine perentorio fissato dal giudice, puo' dichiarare di compierli a sue spese; in tal caso egli subentra all'affittuario negli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione.