(CODICE CIVILE-art. 1636)
                             Art. 1636. 
 
        (Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali). 
 
  Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si  e'  verificata  la
perdita  per  caso  fortuito  di  almeno   la   meta'   dei   frutti,
l'affittuario puo' essere esonerato dal pagamento di  una  parte  del
fitto, in misura non superiore alla meta'.