(CODICE CIVILE-art. 1640)
                             Art. 1640. 
 
                           (Scorte morte). 
 
  Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono  state
consegnate    all'affittuario    all'inizio     dell'affitto,     con
determinazione della specie, qualita' e quantita', devono,  anche  se
stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto,  nella
stessa specie, qualita' e quantita' e, se si tratta di scorte  fisse,
come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso.  L'eccedenza  o
la deficienza deve essere  regolata  in  danaro,  secondo  il  valore
corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non  puo'
essere distratta e deve essere mantenuta secondo  le  esigenze  delle
colture e la pratica dei luoghi. 
 
  La  disposizione  del  comma  precedente  si  applica   anche   se,
all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha  depositato  la  somma  che
rappresenti  il  valore  delle  scorte  presso  il  locatore,   salvo
l'obbligo di questo di restituirla al tempo  della  riconsegna  delle
scorte. 
 
  Se le scorte sono state consegnate  con  la  sola  indicazione  del
valore,  l'affittuario  ne  acquista  la  proprieta',  e,  alla  fine
dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte  in  natura
per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente,
al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre. 
 
  Sono salve le diverse disposizioni delle  norme  corporative  o  le
diverse pattuizioni delle parti.