(CODICE CIVILE-art. 1642)
                             Art. 1642. 
 
                (Proprieta' del bestiame consegnato). 
 
  Qualora  il   bestiame   consegnato   all'affittuario   sia   stato
determinato con indicazione della  specie,  del  numero,  del  sesso,
della qualita', dell'eta' e del peso, anche  se  ne  e'  stata  fatta
stima,  la  proprieta'  di  esso   rimane   al   locatore.   Tuttavia
l'affittuario puo' disporre dei singoli capi, ma deve  mantenere  nel
fondo la dotazione necessaria.