(CODICE CIVILE-art. 1643)
                             Art. 1643. 
 
                (Rischio della perdita del bestiame). 
 
  Il rischio della perdita del bestiame e' a carico  dell'affittuario
dal  momento  in  cui  questi  lo  ha  ricevuto,  se  non  e'   stato
diversamente pattuito.