(CODICE CIVILE-art. 1646)
                             Art. 1646. 
 
        (Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante). 
 
  L'affittuario uscente  deve  mettere  a  disposizione  di  chi  gli
subentra nella coltivazione i locali opportuni  e  gli  altri  comodi
occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve
lasciare  al  precedente  i  locali  opportuni  e  gli  altri  comodi
occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte  che  restano
da fare. 
 
  Per  l'ulteriore  determinazione  dei  rapporti  tra  l'affittuario
uscente e l'affittuario  subentrante  si  osservano  le  disposizioni
delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.