(CODICE CIVILE-art. 1689)
                             Art. 1689. 
 
                     (Diritti del destinatario). 
 
  I diritti nascenti dal contratto  di  trasporto  verso  il  vettore
spettano al destinatario dal momento  in  cui,  arrivate  le  cose  a
destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero  dovute  arrivare,
il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. 
 
  Il  destinatario  non  puo'  esercitare  i  diritti  nascenti   dal
contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal
trasporto e degli assegni da cui le cose  trasportate  sono  gravate.
Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute  sia  controverso,  il
destinatario deve  depositare  la  differenza  contestata  presso  un
istituto di credito.