(CODICE CIVILE-art. 1690)
                             Art. 1690. 
 
                   (Impedimenti alla riconsegna). 
 
  Se il destinatario e'  irreperibile  ovvero  rifiuta  o  ritarda  a
chiedere la  riconsegna  delle  cose  trasportate,  il  vettore  deve
domandare immediatamente istruzioni al mittente  e  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 1686. 
 
  Se sorge controversia tra piu' destinatari o circa il  diritto  del
destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di  questa,  ovvero
se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore
puo' depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a  rapido
deterioramento, puo' farle vendere a norma dell'art. 1515  per  conto
dell'avente  diritto.  Il  vettore  deve  informare  prontamente   il
mittente del deposito o della vendita.