(CODICE CIVILE-art. 17)
                              Art. 17. 
 
(Acquisto  di  immobili  e  accettazione  di  donazioni,  eredita'  e
                              legati). 
 
  La  persona  giuridica  non  puo'  acquistare  beni  immobili,  ne'
accettare  donazioni  o  eredita',  ne'   conseguire   legati   senza
l'autorizzazione governativa. 
 
  Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione  non  hanno
effetto.