(CODICE CIVILE-art. 1706)
                             Art. 1706. 
 
                     (Acquisti del mandatario). 
 
  Il mandante puo' rivendicare le  cose  mobili  acquistate  per  suo
conto dal mandatario che ha agito in nome proprio,  salvi  i  diritti
acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede. 
 
  Se le cose acquistate dal mandatario  sono  beni  immobili  o  beni
mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario  e'  obbligato  a
ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si  osservano  le
norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.