(CODICE CIVILE-art. 1709)
                             Art. 1709. 
 
                    (Presunzione di onerosita'). 
 
  Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso,  se  non  e'
stabilita  dalle  parti,  e'  determinata  in   base   alle   tariffe
professionali o agli usi; in mancanza e' determinata dal giudice.