(CODICE CIVILE-art. 1716)
                             Art. 1716. 
 
                     (Pluralita' di mandatari). 
 
  Salvo  patto  contrario,  il  mandato  conferito  a  piu'   persone
designate  a  operare  congiuntamente  non  ha  effetto,  se  non  e'
accettato da tutte. 
 
  Se nel mandato non e'  dichiarato  che  i  mandatari  devono  agire
congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In  questo
caso il mandante, appena  avvertito  della  conclusione,  deve  darne
notizia agli altri mandatari; in mancanza e'  tenuto  a  risarcire  i
danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. 
 
  Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi  sono
obbligati in solido vero il mandante.