(CODICE CIVILE-art. 172)
                              Art. 172. 
 
                            (Riduzione). 
 
  La costituzione dei beni  in  patrimonio  familiare,  fatta  da  un
terzo,  e'  soggetta  a  riduzione  se  al  tempo  della  morte   del
costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione  di  cui  il
costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia  di
successioni.