(CODICE CIVILE-art. 1722)
                             Art. 1722. 
 
                       (Cause di estinzione). 
 
  Il mandato si estingue: 
    1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte  del
mandatario, dell'affare per il quale e' stato conferito; 
    2) per revoca da parte del mandante; 
    3) per rinunzia del mandatario; 
    4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o
del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il  compimento
di atti relativi all'esercizio di  un'impresa  non  si  estingue,  se
l'esercizio dell'impresa e' continuato, salvo il diritto  di  recesso
delle parti o degli eredi.