(CODICE CIVILE-art. 1727)
                             Art. 1727. 
 
                     (Rinunzia del mandatario). 
 
  Il mandatario che rinunzia  senza  giusta  causa  al  mandato  deve
risarcire  i  danni  al  mandante.  Se  il   mandato   e'   a   tempo
indeterminato, il mandatario  che  rinunzia  senza  giusta  causa  e'
tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. 
 
  In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo  tali
che  il  mandante  possa  provvedere  altrimenti,   salvo   il   caso
d'impedimento grave da parte del mandatario.