(CODICE CIVILE-art. 1732)
                             Art. 1732. 
 
                        (Operazioni a fido). 
 
  Il commissionario si presume autorizzato a concedere  dilazioni  di
pagamento  in  conformita'  degli  usi  del  luogo  in   cui   compie
l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. 
 
  Se il commissionario concede dilazioni di  pagamento,  malgrado  il
divieto del committente o quando non e'  autorizzato  dagli  usi,  il
committente puo' esigere da lui  il  pagamento  immediato,  salvo  il
diritto del commissionario di far  propri  i  vantaggi  che  derivano
dalla concessa dilazione. 
 
  Il commissionario che  ha  concesso  dilazioni  di  pagamento  deve
indicare al committente  la  persona  del  contraente  e  il  termine
concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza  dilazione
e si applica il disposto del comma precedente.