(CODICE CIVILE-art. 1746)
                             Art. 1746. 
 
                       (Obblighi dell'agente). 
 
  L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle
istruzioni  ricevute  e  fornire  al   preponente   le   informazioni
riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni
altra informazione utile per  valutare  la  convenienza  dei  singoli
affari. 
 
  Egli  deve  altresi'  osservare  gli  obblighi  che  incombono   al
commissionario,  in  quanto  non  siano  esclusi  dalla  natura   del
contratto di agenzia.