Art. 1755.
(Provvigione).
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti,
se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve
gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe
professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.