(CODICE CIVILE-art. 1760)
                             Art. 1760. 
 
               (Obblighi del mediatore professionale). 
 
  Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 
    1) conservare i campioni  delle  merci  vendute  sopra  campione,
finche' sussista  la  possibilita'  di  controversia,  sull'identita'
della merce; 
    2)  rilasciare  al  compratore  una  lista  firmata  dei   titoli
negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 
    3)  annotare  su  apposito  libro  gli  estremi  essenziali   del
contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare  alle  parti
copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.