(CODICE CIVILE-art. 1771)
                             Art. 1771. 
 
     (Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa). 
 
  Il depositario deve restituire la cosa  appena  il  depositante  la
richiede, salvo che  sia  convenuto  un  termine  nell'interesse  del
depositario. 
 
  Il  depositario  puo'  richiedere  in  qualunque   tempo   che   il
depositante riprenda la cosa, salvo  che  sia  convenuto  un  termine
nell'interesse del depositante. Anche se non e'  stato  convenuto  un
termine, il giudice puo' concedere al depositante un termine  congruo
per ricevere la cosa.