(CODICE CIVILE-art. 1790)
                             Art. 1790. 
 
                         (Fede di deposito). 
 
  I  magazzini  generali,  a  richiesta   del   depositante,   devono
rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. 
 
  La fede di deposito deve indicare: 
    1)  il  cognome  e  il  nome  o  la  ditta  e  il  domicilio  del
depositante; 
    2) il luogo del deposito; 
    3) la natura e la quantita' delle cose  depositate  e  gli  altri
estremi atti a individuarle; 
    4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa
e' stata assicurata.