(CODICE CIVILE-art. 1796)
                             Art. 1796. 
 
     (Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto). 
 
  Il possessore della nota di pegno, che non  sia  stato  soddisfatto
alla scadenza e che abbia levato il  protesto  a  norma  della  legge
cambiaria,  puo'  far  vendere  le  cose  depositate  in  conformita'
dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza. 
 
  Il girante che ha pagato volontariamente il possessore  della  nota
di pegno e' surrogato nei diritti di questo, e  puo'  procedere  alla
vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.