(CODICE CIVILE-art. 1797)
                             Art. 1797. 
 
                 (Azione nei confronti dei giranti). 
 
  Il possessore della nota di pegno non puo' agire contro il girante,
se prima non ha proceduto alla vendita del pegno. 
 
  I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono
quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in  cui
e' avvenuta la vendita delle cose depositate. 
 
  Il possessore della nota di pegno decade  dall'azione  di  regresso
contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o  se,  entro
quindici giorni dal protesto, non fa istanza  per  la  vendita  delle
cose depositate. 
 
  Egli conserva tuttavia l'azione contro  i  giranti  della  fede  di
deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.