(CODICE CIVILE-art. 1800)
                             Art. 1800. 
 
      (Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro). 
 
  Il sequestratario, per  la  custodia  delle  cose  affidategli,  e'
soggetto alle norme del deposito. 
 
  Se vi e' imminente pericolo di perdita o  di  grave  deterioramento
delle cose mobili  affidategli,  il  sequestratario  puo'  alienarle,
dandone pronta notizia agli interessati. 
 
  Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di
amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato. 
 
  Il  sequestratario  non  puo'  consentire  locazioni   per   durata
superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.