Art. 182. (Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati). Se la dote o parte di essa consiste in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprieta' e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non v'e' trasferimento di proprieta'. Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprieta' al marito senza un'espressa dichiarazione.