(CODICE CIVILE-art. 1851)
                             Art. 1851. 
 
           (Pegno irregolare a garanzia di anticipazione). 
 
  Se, a garanzia di uno o piu' crediti, sono  vincolati  depositi  di
danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i  quali
sia stata conferita alla banca la facolta' di disporre, la banca deve
restituire solo la somma o la parte delle  merci  o  dei  titoli  che
eccedono  l'ammontare   dei   crediti   garantiti.   L'eccedenza   e'
determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al  tempo
della scadenza dei crediti.