(CODICE CIVILE-art. 1858)
                             Art. 1858. 
 
                             (Nozione). 
 
  Lo sconto e' il contratto col  quale  la  banca,  previa  deduzione
dell'interesse, anticipa al cliente l'importo  di  un  credito  verso
terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine,  del
credito stesso.