(CODICE CIVILE-art. 1865)
                             Art. 1865. 
 
            (Diritto di riscatto della rendita perpetua). 
 
  La  rendita  perpetua  e'  redimibile  a  volonta'  del   debitore,
nonostante qualunque convenzione contraria. 
 
  Le parti possono tuttavia  convenire  che  il  riscatto  non  possa
eseguirsi durante la vita  del  beneficiario  o  prima  di  un  certo
termine, il quale non  puo'  eccedere  i  dieci  anni  nella  rendita
semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria. 
 
  Puo' anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto  senza
averne dato preavviso al beneficiario. Il termine  di  preavviso  non
puo' eccedere l'anno. 
 
  Se sono convenuti termini piu' lunghi, essi si riducono nei  limiti
sopra stabiliti.