(CODICE CIVILE-art. 1868)
                             Art. 1868. 
 
               (Riscatto per insolvenza del debitore). 
 
  Si fa pure luogo al riscatto della rendita  nel  caso  d'insolvenza
del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su  cui  era
garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito  o  si
dichiari pronto ad assumerlo.