(CODICE CIVILE-art. 1882)
                             Art. 1882. 
 
                             (Nozione). 
 
  L'assicurazione e' il contratto  col  quale  l'assicuratore,  verso
pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato,  entro  i
limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a
pagare un  capitale  o  una  rendita  al  verificarsi  di  un  evento
attinente alla vita umana.