(CODICE CIVILE-art. 1892)
                             Art. 1892. 
 
    (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave). 
 
  Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a
circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo  consenso
o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se  avesse  conosciuto
il vero stato delle cose, sono causa di  annullamento  del  contratto
quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. 
 
  L'assicuratore decade dal  diritto  d'impugnare  il  contratto  se,
entro tre mesi dal giorno in cui ha  conosciuto  l'inesattezza  della
dichiarazione o la reticenza, non dichiara al  contraente  di  volere
esercitare l'impugnazione. 
 
  L'assicuratore  ha  diritto  ai  premi  relativi  al   periodo   di
assicurazione in corso al momento in cui ha domandato  l'annullamento
e, in ogni caso, al  premio  convenuto  per  il  primo  anno.  Se  il
sinistro si verifica prima che sia decorso il  termine  indicato  dal
comma precedente, egli non e' tenuto a pagare la somma assicurata. 
 
  Se l'assicurazione riguarda piu' persone o piu' cose, il  contratto
e' valido per quelle persone o per quelle  cose  alle  quali  non  si
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.