Art. 1913.
(Avviso all'assicuratore in caso di sinistro).
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o
all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da
quello in cui il sinistro si e' verificato o l'assicurato ne ha avuta
conoscenza. Non e' necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente
autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il
detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del
sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalita' del bestiame l'avviso,
salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.