Art. 1915. (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio). L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennita'. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto.